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Provaci ancora, Frank!

di Marco Lombardo

 La sentenza del Tribunale di Bologna ha riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta di Deliveroo, per il sistema di prenotazione dei turni adottato nell’app con cui gestiva i rider.

Tutte le volte che i giudici (italiani ed europei) emanano una sentenza sull’economia degli algoritmi, cerco sempre di rileggere la #CartadiBologna (il primo accordo metropolitano sulla #Gigeconomy firmato in Italia) per vedere se l’avevamo previsto.

E’ stato così per le ordinanze sui dispositivi di sicurezza che le piattaforme dovevano garantire ai lavoratori durante la pandemia (vedi articolo 6 della Carta).

E’ così anche per la discriminazione dell’algoritmo “Frank” di Deliveroo.

Non esiste la neutralità degli algoritmi!

C’è un’abbondante letteratura scientifica ed economica che spiega perché non ci sia nulla di neutrale.

Non prendiamocela con il “povero” Frank. Non è l’algoritmo in sè ad essere discriminatorio. E’ chi l’ha pensato e programmato.

A discriminare non è l’intelligenza artificiale dell’algoritmo; sono i fondatori (quasi mai italiani) delle piattaforme (quasi tutte straniere) che hanno chiesto ad abili programmatori informatici di costruire l’algoritmo sulla base di determinati parametri che rispondono a precisi criteri economici.

Nulla di realmente innovativo; dietro il velo della (finta) innovazione si celano pratiche vecchie del Novecento.

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Bologna ci convince ancora una volta che la strada aperta dalla Carta di Bologna è quella giusta.

Nel 2018 lo avevamo previsto attraverso il combinato disposto degli articoli 3 (meccanismi reputazionali) e 5 (non discriminazione).

C’è ancora qualcuno che si meraviglia del perché Deliveroo e le altre piattaforme di Assodeliveroo non l’abbiano firmata?

Riporto fedelmente qui sotto alcune disposizioni della Carta di Bologna, tra cui gli obiettivi ed i due articoli citati.

Non sia mai che qualche giornalista e qualche direttore di giornale li voglia leggere e voglia approfondire seriamente l’argomento per promuovere una vera cultura del lavoro digitale nel nostro Paese, invece di scrivere i soliti editoriali superficiali e…choosy.

[Carta sui diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano] […] “La presente Carta stabilisce standard minimi di tutela che si applicano a tutti i lavoratori e collaboratori, operanti all’interno del territorio della Città metropolitana di Bologna, indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti di lavoro che si servono per l’esercizio della propria attività lavorativa di una o più piattaforme digitali. […]

[Art. 3 Meccanismi reputazionali] 1. Le piattaforme digitali sono tenute a:

a) informare i propri lavoratori o collaboratori e gli utenti/consumatori sulle modalità di formazione ed elaborazione del rating reputazionale, se presente, e sugli effetti che tale rating può avere sul rapporto di lavoro o di collaborazione;

b) garantire al lavoratore o collaboratore una procedura terza e imparziale per contestare un rating ritenuto errato […]

[Art. 5 Non discriminazione e recesso]

1. È vietata ogni forma di discriminazione, per motivi di genere, di etnia, di lingua, di religione, di orientamento sessuale, politico e sindacale, di condizioni personali e sociali

2.La mancata disponibilità del prestatore di lavoro per un periodo di tempo prolungato non può determinare alcun trattamento deteriore, ivi compresa una distribuzione delle occasioni di lavoro penalizzante per il prestatore.

3. Il recesso della piattaforma in costanza di rapporto di lavoro deve essere motivato e comunicato in forma scritta, con congruo preavviso. Esso è possibile solo per giusta causa o per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. […]

 

3 Gennaio 2021

© Marco Lombardo 2016